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Nel corso degli ultimi anni la famiglia cosiddetta tradizionale ha subito profonde trasformazioni. In realtà, prima ancora, sarebbe opportuno dire che è cambiata la società e la maniera di intendere i rapporti tra persone. Se in passato era molto raro che una coppia sposata arrivasse alla separazione ed al divorzio, oggi questi eventi sono sempre più comuni e meno traumatici. La famiglia è sempre più spesso “allargata”, composta da più adulti e più minori. Maggiore indipendenza economica, maggiori possibilità ed un innalzamento della qualità della vita, nel corso degli ultimi anni, hanno determinato una maggiore “elasticità” nei rapporti familiari. Le famiglie, pertanto, sempre più frequentemente si compongono e scompongono con una certa velocità e facilità. Se tutto questo, da un lato, può essere certamente una normale evoluzioni dei tempi ed una visione moderna dei rapporti personali, non si può negare però che, molto spesso, queste situazioni possono presentare delle criticità. Sarebbe ideale che le unioni si risolvessero senza particolare astio, senza litigi, prestando la maggiore attenzione possibile ai minori e provando ad immedesimarsi nelle difficoltà ed esigenze dell’altra persona. Purtroppo non sempre le cose si svolgono in questo modo.
Molto di frequente le parti conservano una forte carica di frustrazione e di rancore, non si fidano l’uno dell’altro e si tende a vedere sempre la malafede nel comportamento dell’ex partener. Molto spesso queste situazioni finiscono per coinvolgere anche i rispettivi genitori e di eventuali minori. Non sono rari i casi in cui, purtroppo, queste situazioni possono degenerare e dar vita comportamenti che divengono violenti.
L’ordinamento, conseguentemente, tenta di restare al passo con questa evoluzione ed individuare tutti quelli che sono diritti fondamentali delle persone, anche nei loro rispettivi ruoli all’interno delle famiglie. Sono numerose, infatti, le condotte che vengono ritenute illecite in tale contesto e che sono considerate reato e non si tratta esclusivamente, come forse si potrebbe pensare, di condotte particolarmente violente.
Una delle condotte più frequenti, spesso oggetto di denuncia, è quella prevista dall’art. 570 del codice penale, violazione degli obblighi di assistenza familiare, in relazione alla quale non mancano distorsioni e fraintendimenti: tale norma viene spesso citata e menzionata in relazione agli aspetti economici di eventuali separazioni o divorzi, con particolare riferimento agli obblighi di mantenimento nei confronti della prole. L’applicazione della norma in esame, però, è tutt’altro che automatica e necessita di una analisi accurata da svolgersi caso per caso.
Molto di frequente l’art 570 del codice penale è posto in alternativa o in combinazione con l’art. 388 del codice penale, mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Anche in questo caso non vi può essere una applicazione automatica della norma per tutti i casi in cui la realtà si discosta da quanto previsto eventualmente dal tribunale e sarà necessaria una analisi del caso specifico.
Altra norma di grande rilevanza è l’art. 572 del codice penale che va a sanzionare le diverse ipotesi di maltrattamenti esercitati nei confronti di un familiare. L’aspetto più delicato, in tali ipotesi, è quello di discernere i casi di veri maltrattamenti dai casi in cui si tenta di fare un uso strumentale della disposizione. Non sono rari, infatti, i casi in cui quel rancore che rimane tra gli ex membri di un nucleo familiare ormai sciolto posso muovere le parti a lanciarsi accuse reciproche con il precipuo scopo di danneggiarsi l’uno l’altro. Altre volte, invece, i maltrattamenti sussistono davvero ed è quanto mai opportuno che vengano denunciati il prima possibili che le condotte vengano interrotte rapidamente. Nella maggior parte dei casi, purtroppo, i veri soggetti danneggiati nell’uno come nell’altro caso, sono i minori, che ancor di più il legislatore tenta di proteggere.
Vediamo alcune delle principali ipotesi di reato per l’ambito della famiglia
Art. 556.
Bigamia.
Chiunque, essendo legato da un matrimonio avente effetti civili, ne contrae un altro, pur avente effetti civili, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi, non essendo coniugato, contrae matrimonio con persona legata da matrimonio avente effetti civili.
La pena è aumentata se il colpevole ha indotto in errore la persona, con la quale ha contratto matrimonio, sulla libertà dello stato proprio o di lei.
Se il matrimonio, contratto precedentemente dal bigamo, è dichiarato nullo, ovvero è annullato il secondo matrimonio per causa diversa dalla bigamia, il reato è estinto, anche rispetto a coloro che sono concorsi nel reato, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.
Art. 564.
Incesto.
Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette incesto con un discendente o un ascendente, o con un affine in linea retta, ovvero con una sorella o un fratello, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
La pena è della reclusione da due a otto anni nel caso di relazione incestuosa.
Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se l'incesto è commesso da persona maggiore di età con persona minore degli anni diciotto, la pena è aumentata per la persona maggiorenne.
La condanna pronunciata contro il genitore importa la decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Art. 570.
Violazione degli obblighi di assistenza familiare.
Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032.
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;
2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge.
Art. 570-bis.
Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio
Le pene previste dall'articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.
Art. 571
Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina.
Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi.
Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni.
Art. 572.
Maltrattamenti contro familiari e conviventi.
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi.
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.
Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato
Art. 573.
Sottrazione consensuale di minorenni.
Chiunque sottrae un minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, ovvero lo ritiene contro la volontà del medesimo genitore o tutore, è punito, a querela di questo, con la reclusione fino a due anni. (1)
La pena è diminuita, se il fatto è commesso per fine di matrimonio; è aumentata, se è commesso per fine di libidine.
Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544.
Art. 574.
Sottrazione di persone incapaci.
Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la responsabilità genitoriale, al tutore, o al curatore, o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela del genitore esercente la responsabilità genitoriale, del tutore o del curatore, con la reclusione da uno a tre anni. (1)
Alla stessa pena soggiace, a querela delle stesse persone, chi sottrae o ritiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di esso per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio.
Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544.
Art. 574 bis.
Sottrazione e trattenimento di minore all’estero.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, conducendolo o trattenendolo all’estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l’esercizio della responsabilità genitoriale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se il fatto di cui al primo comma è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.
Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale.
Art. 574 ter
Costituzione di un'unione civile agli effetti della legge penale.
Agli effetti della legge penale il termine matrimonio si intende riferito anche alla costituzione di un'unione civile tra persone dello stesso sesso.
Quando la legge penale considera la qualità di coniuge come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato essa si intende riferita anche alla parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso.